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Articolo 1211 del Codice Civile

L’ art. 1211 del Codice Civile è rubricato “Cose deperibili o di dispendiosa custodia“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal pretore a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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