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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 123 del Codice Civile

Articolo 123 del Codice Civile

L’articolo 123 del Codice Civile è rubricato “Simulazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 123 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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