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Articolo 1231 del Codice Civile

L’ art. 1231 del Codice Civile è rubricato “Modalità che non importano novazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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