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16 Ottobre 2026
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Articolo 1233 del Codice Civile

L’ art. 1233 del Codice Civile è rubricato “Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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