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Articolo 1245 del Codice Civile

L’ art. 1245 del Codice Civile è rubricato “Debiti non pagabili nello stesso luogo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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