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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1254 del Codice Civile

Articolo 1254 del Codice Civile

L’ art. 1254 del Codice Civile è rubricato “Confusione rispetto ai terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Breve spiegazione:

L’art. 1254 c.c. stabilisce che l’estinzione dell’obbligazione per confusione non opera in pregiudizio dei terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Ne consegue che la confusione, pur determinando l’estinzione del rapporto obbligatorio tra creditore e debitore, non incide sui diritti reali di garanzia o di godimento già costituiti sul credito, i quali restano efficaci a tutela dei terzi. 

 



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