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16 Ottobre 2026
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Articolo 1258 del Codice Civile

L’ art. 1258 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità parziale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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