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Articolo 1259 del Codice Civile

L’ art. 1259 del Codice Civile è rubricato “Subingresso del creditore nei diritti del debitore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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