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Articolo 1269 del Codice Civile

L’ art. 1269 del Codice Civile è rubricato “Delegazione di pagamento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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