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Articolo 1279 del Codice Civile

L’ art. 1279 del Codice Civile è rubricato “Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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