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Articolo 1283 del Codice Civile

L’ art. 1283 del Codice Civile è rubricato “Anatocismo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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