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Articolo 1285 del Codice Civile

L’ art. 1285 del Codice Civile è rubricato “Obbligazione alternativa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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