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Articolo 1286 del Codice Civile

L’ art. 1286 del Codice Civile è rubricato “Facoltà di scelta“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.

La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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