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16 Ottobre 2026
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Articolo 1288 del Codice Civile

L’ art. 1288 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità di una delle prestazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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