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Articolo 1295 del Codice Civile

L’ art. 1295 del Codice Civile è rubricato “Divisibilità tra gli eredi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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