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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1303 del Codice Civile

Articolo 1303 del Codice Civile

L’ art. 1303 del Codice Civile è rubricato “Confusione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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