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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1304 del Codice Civile

Articolo 1304 del Codice Civile

L’ art. 1304 del Codice Civile è rubricato “Transazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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