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Articolo 1311 del Codice Civile

L’ art. 1311 del Codice Civile è rubricato “Rinunzia alla solidarietà“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarietà:
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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