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Articolo 132 del Codice Civile

L’articolo 132 del Codice Civile è rubricato “Mancanza dell’atto di celebrazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 132 del Codice Civile italiano: 

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’articolo 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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