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Articolo 1335 del Codice Civile

L’ art. 1335 del Codice Civile è rubricato “Presunzione di conoscenza“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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