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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1336 del Codice Civile

Articolo 1336 del Codice Civile

L’ art. 1336 del Codice Civile è rubricato “Offerta al pubblico“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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