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Articolo 1358 del Codice Civile

L’ art. 1358 del Codice Civile è rubricato “Comportamento delle parti nello stato di pendenza“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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