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Articolo 1364 del Codice Civile

L’ art. 1364 del Codice Civile è rubricato “Espressioni generali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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