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Articolo 137 del Codice Civile

L’articolo 137 del Codice Civile è rubricato “Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 137 del Codice Civile italiano: 

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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