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Articolo 1372 del Codice Civile

L’ art. 1372 del Codice Civile è rubricato “Efficacia del contratto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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