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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1375 del Codice Civile

Articolo 1375 del Codice Civile

L’ art. 1375 del Codice Civile è rubricato “Contratto con effetti reali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
 



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