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16 Ottobre 2026
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Articolo 1379 del Codice Civile

L’ art. 1379 del Codice Civile è rubricato “Divieto di alienazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
 



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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