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16 Ottobre 2026
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Articolo 1383 del Codice Civile

L’ art. 1383 del Codice Civile è rubricato “Divieto di cumulo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.
 



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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