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Articolo 1395 del Codice Civile

L’ art. 1395 del Codice Civile è rubricato “Contratto con se stesso“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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