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Articolo 1398 del Codice Civile

L’ art. 1398 del Codice Civile è rubricato “Rappresentanza senza potere“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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