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Articolo 1401 del Codice Civile

L’ art. 1401 del Codice Civile è rubricato “Riserva di nomina del contraente“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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