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Articolo 1413 del Codice Civile

L’ art. 1413 del Codice Civile è rubricato “Eccezioni opponibili dal promittente al terzo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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