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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1417 del Codice Civile

Articolo 1417 del Codice Civile

L’ art. 1417 del Codice Civile è rubricato “Prova della simulazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato , anche se è proposta dalle parti.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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