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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1425 del Codice Civile

Articolo 1425 del Codice Civile

L’ art. 1425 del Codice Civile è rubricato “Incapacità delle parti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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