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16 Ottobre 2026
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Articolo 1430 del Codice Civile

L’ art. 1430 del Codice Civile è rubricato “Errore di calcolo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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