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Articolo 1431 del Codice Civile

L’ art. 1431 del Codice Civile è rubricato “Errore riconoscibile“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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