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Articolo 1436 del Codice Civile

L’ art. 1436 del Codice Civile è rubricato “Violenza diretta contro terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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