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Articolo 1456 del Codice Civile

L’ art. 1456 del Codice Civile è rubricato “Clausola risolutiva espressa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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