Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 146 del Codice Civile

Articolo 146 del Codice Civile

L’articolo 146 del Codice Civile è rubricato “Allontanamento dalla residenza familiare”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 146 del Codice Civile italiano: 

Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.