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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1475 del Codice Civile

Articolo 1475 del Codice Civile

L’ art. 1475 del Codice Civile è rubricato “Spese della vendita“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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