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Articolo 1487 del Codice Civile

L’ art. 1487 del Codice Civile è rubricato “Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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