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16 Ottobre 2026
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Articolo 1488 del Codice Civile

L’ art. 1488 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’esclusione della garanzia“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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