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Articolo 1490 del Codice Civile

L’ art. 1490 del Codice Civile è rubricato “Garanzia per i vizi della cosa venduta“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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