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16 Ottobre 2026
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Articolo 1496 del Codice Civile

L’ art. 1496 del Codice Civile è rubricato “Vendita di animali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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