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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1522 del Codice Civile

Articolo 1522 del Codice Civile

L’ art. 1522 del Codice Civile è rubricato “Vendita su campione e su tipo di campione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.

Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.

In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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