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Articolo 1525 del Codice Civile

L’ art. 1525 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento del compratore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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