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Articolo 1527 del Codice Civile

L’ art. 1527 del Codice Civile è rubricato “Consegna“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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