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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1529 del Codice Civile

Articolo 1529 del Codice Civile

L’ art. 1529 del Codice Civile è rubricato “Rischi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore.

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell’avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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