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Articolo 1531 del Codice Civile

L’ art. 1531 del Codice Civile è rubricato “Interessi, dividendi e diritto di voto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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