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Articolo 1544 del Codice Civile

L’ art. 1544 del Codice Civile è rubricato “Forme“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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